LOGIN AREA RISERVATA

STATUTO

 

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

Art. 1

  1. Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, è costituita un’associazione volontaria senza scopo di lucro denominata “Associazione Italiana Banche Estere” o in forma abbreviata “A.I.B.E.” (di seguito, “Associazione”).
  2. L’Associazione ha lo scopo (i) di tutelare gli interessi delle banche estere e dei soggetti (meglio identificati al successivo articolo 2.1) aderenti (di seguito, complessivamente, “Associati”), (ii) di favorirne lo sviluppo e il coordinamento e (iii) di trattare le tematiche di comune interesse.

Per la realizzazione di tale scopo l’Associazione:

  1. promuove lo studio di problemi d’ordine tecnico, economico, bancario, finanziario, sociale, organizzativo, giuridico e fiscale relativi all’attività degli Associati;
  2. collabora e intrattiene rapporti con amministrazioni e istituzioni pubbliche, con enti, organismi, associazioni di categoria e altre associazioni per studi, iniziative e risoluzione di questioni di interesse generale per gli Associati;
  3. svolge azione atta a promuovere tra gli Associati gli incontri necessari per la reciproca informazione e la determinazione di orientamenti comuni specialmente ai fini dell’espressione unitaria di questi ultimi;
  4. promuove la formazione culturale e professionale in campo bancario e finanziario mediante la realizzazione di seminari, convegni e altre idonee iniziative;
  5. svolge, in generale, tutte quelle attività che si reputano utili per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
  6. L’Associazione ha sede in Milano e ha durata illimitata.

ASSOCIATI

Art. 2

  1. Possono far parte dell’Associazione:
  2. a) filiali o sedi secondarie in Italia di banche aventi sede all’estero;
  3. b) banche con sede in Italia il cui capitale sia detenuto per oltre il 50% da banche estere;
  4. c) uffici di rappresentanza in Italia di banche aventi sede all’estero;
  5. d) società finanziarie il cui capitale sia controllato da primarie istituzioni finanziarie estere;
  6. e) associazioni o altri organismi collettivi di categoria bancaria o finanziaria;
  7. f) banche straniere con sede all’estero che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Art. 3

  1. I soggetti di cui ai punti a), b), c), d) e f) del precedente articolo 2.1 sono membri di pieno diritto dell’Associazione, posto che abbiano manifestato per iscritto la loro volontà di adesione e che documentino la loro iscrizione negli albi o registri previsti dalla legge.
  2. I soggetti di cui al punto e) del precedente articolo 2.1, possono entrare a far parte dell’Associazione solo previa deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei membri in carica. A tal fine, dovrà essere presentata apposita domanda scritta di adesione direttamente al Consiglio Direttivo.

Art. 4

  1. Gli Associati sono tenuti al rispetto delle norme statuarie dell’Associazione.
  2. Gli Associati sono obbligati al pagamento del contributo associativo annuale nella misura e con le modalità deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  3. L’adesione all’Associazione è impegnativa per l’anno solare in corso alla data di accettazione della domanda e si rinnova automaticamente anno per anno, salvo che non venga comunicato il recesso mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata entro il 31 marzo, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo e conseguente obbligo dell’Associato recedente di versare il contributo per l’intero anno nel corso del quale è stato comunicato il recesso, senza diritto ad alcun rimborso.
  4. Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell’Associato interessato, può deliberarne, con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei membri in carica, l’esclusione a seguito di:

– difetto sopravvenuto dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 2, comma 1;

– grave inadempimento degli obblighi statutari quali, a titolo esemplificativo, gli obblighi contributivi;

– accertamento da parte del Collegio dei Probiviri di altra giusta causa di esclusione, inclusi i fatti gravi che possano arrecare danni reputazionali all’Associazione e/o agli Associati, anche singolarmente considerati.

  1. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all’Associato escluso entro quindici giorni a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
  2. Gli Associati receduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né possono pretendere il rimborso delle quote versate o l’abbuono di quelle dovute per l’esercizio in corso.
  3. Durante la vita dell’Associazione, in nessun caso possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché riserve o fondi, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ORGANI

Art. 5

  1. Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Vice Presidente;

– il Consiglio Generale;

– i Revisori, ove nominati;

– il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

L’ASSEMBLEA

Art. 6

  1. Gli Associati si riuniscono in Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà più uno degli Associati e comunque almeno una volta all’anno entro il 31 luglio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale dell’esercizio chiuso il 31 dicembre.
  2. L’Assemblea è convocata presso la sede o altrove dal Presidente con lettera raccomandata o e-mail o posta elettronica certificata, contenenti l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno, spediti a tutti gli Associati almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata per l’adunanza.
  3. É ammessa la facoltà che le riunioni dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti eventualmente utili allo s svolgimento della riunione assembleare. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.
  4. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono complessivamente tutti gli Associati.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona eletta dall’Assemblea.

Art. 7

  1. A ciascun Associato spetta un numero di voti proporzionale al contributo annuale versato; il Consiglio Direttivo predispone i criteri di calcolo dei voti nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 8

  1. L’Assemblea delibera per alzata di mano, a maggioranza semplice di voti presenti, su tutte le questioni all’ordine del giorno.

Gli Associati possono intervenire all’Assemblea direttamente in persona dei propri rappresentanti legali o per delega. La delega deve essere conferita per iscritto a coloro che ricoprono la carica di amministratore o svolgono funzioni direttive presso l’Associato delegante, ovvero ad altro Associato.

Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Art. 9

  1. L’Assemblea provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e, eventualmente, del Presidente e del Vice Presidente. L’Assemblea provvede altresì alla nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri e delibera (a) sul rendiconto economico e finanziario annuale presentato dal Consiglio Direttivo, (b) sul contributo associativo annuale proposto dal Consiglio Direttivo, (c) sulle proposte di modifica al presente Statuto, (d) sulla proposta di scioglimento dell’Associazione ed (e) su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove a quindici membri scelti secondo criteri di adeguata rappresentatività degli Associati sia per area geografica di appartenenza sia per la relativa dimensione. Essi restano in carica per un mandato della durata di tre esercizi e sono rieleggibili, fermo il rispetto del generale principio di ordinato avvicendamento e fisiologica rotazione delle cariche.
  2. Le candidature dovranno essere presentate al Presidente dell’Associazione prima dell’Assemblea. Le candidature possono essere presentate anche da parte del Consiglio Direttivo uscente, ai sensi del successivo articolo 11.3. Possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo i legali rappresentanti degli Associati, coloro che ricoprono la carica di amministratore o che svolgono funzioni direttive presso gli Associati, nonché personalità di alto profilo che possano adeguatamente rappresentare gli interessi delle banche estere in Italia.
  3. I membri del Consiglio Direttivo e, tra di essi, con separate votazioni, eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente, sono nominati dall’Assemblea secondo quanto previsto ai precedenti articoli 7 e 8.
  4. Qualora il mandato di un membro del Consiglio Direttivo dovesse cessare per qualsiasi causa prima della normale scadenza, il Consiglio Direttivo procederà a cooptare un nuovo membro che resterà in carica fino alla successiva Assemblea che provvederà alla conferma della nomina o alla nomina di un nuovo membro. In caso di conferma, il nuovo membro resterà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 11

  1. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di delegare le proprie attribuzioni ai suoi membri e di nominare procuratori, per determinati atti o categorie di atti.
  2. Il Consiglio Direttivo predispone e sottopone – entro il 31 luglio di ciascun anno – all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario annuale, attraverso il quale rende conto delle proprie iniziative, compresa la gestione degli eventuali contributi, nomina il Presidente e il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, delibera sul loro eventuale emolumento, delibera sull’ammissione degli Associati che non siano membri di diritto, ai sensi del precedente art. 3.2, e su ogni questione non espressamente riservata all’Assemblea dal presente Statuto.
  3. Al Consiglio Direttivo competono, tra l’altro, le seguenti attribuzioni:

– sottoporre, qualora lo ritenga opportuno, all’approvazione dell’Assemblea le proposte di candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo medesimo e per la nomina del Presidente e del Vice Presidente;

– determinare le direttive di azione dell’Associazione per l’assolvimento dei compiti e il raggiungimento delle finalità statutarie, valutati i pareri consultivi espressi dal Consiglio Generale;

– deliberare eventuali integrazioni del contributo associativo e le relative modalità di versamento per far fronte a eventuali spese straordinarie entro in ogni caso il limite del 20% (venti per cento) del contributo annuale determinato dall’Assemblea;

– determinare il termine per il versamento dei contributi annuali e prevedere la riduzione del versamento nel caso di adesione infra annuale e meglio disciplinare la partecipazione degli Associati all’Associazione;

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le proposte di modifica al presente Statuto ed eventualmente la proposta di scioglimento dell’Associazione;

– nei casi specificamente previsti dal precedente articolo 4.4, deliberare l’esclusione di un Associato;

– nominare il Segretario Generale, su proposta del Presidente, scegliendolo anche al di fuori degli Associati, purché soggetto di alto profilo che possa adeguatamente rappresentare gli interessi delle banche estere in Italia, stabilendone le funzioni, l’emolumento e la durata dell’incarico;

– nell’ipotesi in cui non sia stato nominato un Collegio dei Revisori, procedere, in caso di dimissioni o di revoca del revisore in carica, alla sostituzione del medesimo, che resterà in carica sino alla prima Assemblea successiva.

Art. 12

  1. Ciascun Consigliere può partecipare al Consiglio Direttivo a mezzo delega scritta rilasciata unicamente ad altro Consigliere. Tale facoltà di delega non può essere esercitata più di tre volte all’anno.
  2. Ciascun Consigliere può rappresentare un solo altro Consigliere.
  3. Qualora un Consigliere non partecipi, in proprio o per delega, nei limiti sopra fissati, a tre riunioni consecutive, detto membro potrà essere fatto decadere dal Consiglio Direttivo che decide con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità, non si avrà esclusione di tale Consigliere. In caso di decadenza, si applicherà quanto previsto al precedente articolo 10.4.

Art. 13

  1. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso contenente l’ordine del giorno da spedirsi tramite lettera raccomandata o e-mail o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.
  2. É ammessa la facoltà che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti eventualmente utili allo svolgimento della riunione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.
  4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, al fine di redigerne i relativi verbali. In caso di suo impedimento, il Consiglio Direttivo nominerà di volta in volta un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.
  5. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante.

IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE –

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 14

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio; convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Generale e può anche convocare gli Associati a periodiche riunioni informative.
  2. Il Presidente è eletto tra i legali rappresentanti degli Associati, coloro che ricoprono la carica di amministratore o svolgono funzioni direttive presso gli Associati, nonché personalità di alto profilo che possano adeguatamente rappresentare gli interessi delle banche estere in Italia.
  3. Se il mandato del Presidente dovesse cessare per qualsiasi causa prima della normale scadenza, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni fino alla successiva Assemblea. In tale caso non verrà effettuata alcuna cooptazione in seno al Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 10.4.

Art. 15

  1. Il Presidente ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria dell’Associazione, fra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aprire conti correnti presso Istituti di Credito, versare contanti, assegni di conto corrente o assegni circolari utilizzando tali conti solo su basi attive, richiedere libretti assegni, effettuare operazioni di acquisto o smobilizzo di strumenti finanziari, come definiti dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aventi rating alto/medio-alto secondo le principali agenzie di rating internazionali.
  2. Il Presidente ha, inoltre, il potere di costituire le Commissioni Tecniche di cui ai successivi articoli 20 e 21, dandone informativa al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
  3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.
  4. Il Presidente può delegare al Segretario Generale e/o a procuratori speciali parte dei propri poteri, stabilendo le modalità e i limiti per il loro esercizio.

Art. 16

  1. Il Segretario Generale coordina, supervisiona, valuta e controlla l’operatività dell’Associazione e dei consulenti, assumendo tutte le iniziative idonee per attuare nel modo migliore gli scopi dell’Associazione, sulla base delle direttive del Presidente.
  2. In particolare, il Segretario Generale:
  3. a) svolge le attività istruttorie per gli organi dell’Associazione e, in particolare, per l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Generale;
  4. b) riferisce al Presidente sulle attività svolte e sottopone allo stesso i problemi operativi riscontrati nell’esercizio delle proprie funzioni;
  5. c) esercita funzioni tecniche;
  6. d) controlla gli impegnativi di spesa e coordina l’attività contabile dell’Associazione.
  7. Il Segretario Generale, se non diversamente previsto nell’atto di nomina, resta in carica finché non viene revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 17

  1. Il Consiglio Generale è composto dai legali rappresentanti degli Associati ovvero dai soggetti da essi designati, da individuare tra coloro che ricoprono la carica di amministratore o che svolgono funzioni direttive presso gli Associati.
  2. La carica di membro del Consiglio Generale è compatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.
  3. La carica di membro del Consiglio Generale è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di ogni Associato di sostituire il proprio rappresentante in qualsiasi momento.
  4. É consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale a mezzo delega, a condizione del rispetto di quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 18

  1. Il Consiglio Generale è organo eminentemente consultivo, i suoi pareri non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo. Esso esprime parere sulle problematiche e sugli argomenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo e può suggerire al Consiglio stesso temi di discussione.

ART. 19

  1. Il Consiglio Generale si riunisce indicativamente due volte l’anno, su convocazione fatta almeno cinque giorni prima di quello dell’adunanza, dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata o e-mail o posta elettronica certificata. In caso di urgenza il Consiglio Generale può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni.
  2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno.
  3. Il Consiglio Generale si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti indicando gli argomenti da trattare, dovendo, in questo caso, il Presidente, attivarsi per provvedere alla convocazione di detto organo entro tre giorni dal momento in cui gli è pervenuta la richiesta.
  4. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente.
  5. Alle riunioni del Consiglio Generale, su invito del Presidente, possono assistere con fini consultivi, per affrontare singoli problemi di particolare interesse o urgenza, soggetti estranei all’Associazione e agli Associati.
  6. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Generale, al fine di redigerne i relativi verbali. In caso di suo impedimento, il Consiglio Generale nominerà di volta in volta un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.
  7. I verbali del Consiglio Generale sono sottoscritti dal presidente della riunione e dal verbalizzante.

LE COMMISSIONI TECNICHE

Art. 20

  1. Al fine di consentire a tutti gli Associati di acquisire elementi di valutazione utili a istruire al meglio le decisioni di loro competenza e di fornire un contributo all’approfondimento di tematiche di interesse generale per coloro che prestano servizi e/o esercitano attività bancaria, il Presidente può procedere alla costituzione di Commissioni Tecniche, senza poteri deliberativi, fissandone ambiti di competenza e mandati.
  2. Ogni Associato ha diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Tecniche per il tramite di propri dipendenti in possesso di specifiche competenze in relazione agli argomenti di volta in volta in discussione. Le Commissioni Tecniche possono essere altresì composte da personalità di alto profilo che possano adeguatamente rappresentare gli interessi delle banche estere in Italia, nominate dal Presidente o dal Segretario Generale. Gli Associati che intendono essere rappresentati nelle Commissioni Tecniche devono sottoporre la candidatura dei propri dipendenti al Presidente o al Segretario Generale.
  3. I presidenti delle Commissioni Tecniche sono nominati dai componenti delle Commissioni stesse.

Art. 21

  1. I membri delle Commissioni Tecniche devono partecipare con assiduità ai lavori delle commissioni e svolgere con diligenza i lavori che verranno a loro affidati.
  2. Le Commissioni Tecniche si riuniscono su iniziativa del loro presidente con la frequenza necessaria per portare a compimento la tematica loro affidata.
  3. Il presidente di ogni Commissione Tecnica deve sottoporre i risultati dei lavori della propria commissione al Presidente o al Segretario Generale.
  4. Le Commissioni Tecniche hanno carattere permanente e possono essere abrogate solo per ragioni di mancato interesse o di inattività, dietro specifica delibera del Consiglio Direttivo o decisione del Presidente o del Segretario Generale.

I REVISORI – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 22

  1. L’Assemblea può nominare uno o più Revisori tra coloro che svolgono funzioni direttive presso gli Associati ovvero tra soggetti terzi in possesso di specifiche competenze in materia.
  2. In caso di più Revisori, il Collegio dei Revisori, al proprio interno, elegge il presidente.
  3. I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
  4. In caso di dimissioni o di revoca, il Consiglio Direttivo, ove non sia stato nominato un Collegio dei Revisori, o i membri restanti, ove sia stato nominato un Collegio dei Revisori, procede/procedono alla sostituzione del membro cessato, nominando un sostituto che resterà in carica sino alla prima Assemblea successiva.
  5. I Revisori esercitano le seguenti funzioni:

– svolgono il controllo contabile sulla gestione amministrativa dell’Associazione almeno una volta all’anno;

– riferiscono sull’esito del controllo contabile al Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno;

– relazionano annualmente l’Assemblea su tali esiti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23

  1. L’Assemblea può nominare un Collegio di Probiviri, composto da tre membri, scegliendoli tra coloro che ricoprono la carica di amministratore o che svolgono funzioni direttive presso gli Associati ovvero tra soggetti terzi in possesso di specifiche competenze scelti fra gli iscritti a uno degli albi professionali dei dottori commercialisti e degli avvocati.
  2. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire cariche in altri organi dell’Associazione.
  3. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
  4. Il Collegio dei Probiviri, al proprio interno, elegge il presidente.
  5. In caso di dimissioni o di revoca, i membri restanti procedono alla sostituzione del membro mancante mediante cooptazione di un membro supplente che resterà in carica sino alla prima Assemblea successiva.

Art. 24

  1. Il Collegio dei Probiviri decide, su istanza dell’Assemblea o del Presidente, sulle controversie che dovessero sorgere fra gli Associati o fra uno o più Associati e l’Associazione su questioni riguardanti l’attività dell’Associazione, i rapporti fra gli Associati nell’ambito dell’Associazione, l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.
  2. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono riservate.
  3. Ogni volta che il Collegio dei Probiviri si riunisce, uno dei membri assumerà le funzioni di segretario, il quale redigerà un verbale della riunione, con le relative decisioni.
  4. Le forme e le modalità di una eventuale remunerazione dei membri esterni sono stabilite dall’Assemblea.
  5. Nei casi più gravi di inosservanza alle disposizioni del presente Statuto, il Collegio dei Probiviri può proporre al Consiglio Direttivo che venga disposta l’esclusione dell’Associato inadempiente.

ESERCIZIO SOCIALE E SCIOGLIMENTO

Art. 25

  1. L’esercizio sociale dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione.
  3. L’eventuale residuo è devoluto ad altra Associazione avente le finalità di cui al precedente articolo 1 ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. É fatta comunque salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Statuto

49.25 KB